lunedì 7 gennaio 2013

SISTEMI DI PROTEZIONE PER MOTOCICLISTI: IL PARASCHIENA

Ancora poco diffuso, a volte visto come un impaccio, il paraschiena per motociclisti è ad oggi la “pecora nera” dei protettori per i motociclisti. Eppure la sua presenza è spesso decisiva sull’esito anche di una banale scivolata.


Non è spesso in cima alle preferenze di chi va in moto, soprattutto su strada e nell’ambiente urbano, ma il paraschiena (o Back Protector) rappresenta l’unico valido aiuto a protezione di una preziosissima quanto delicata parte del nostro corpo: la colonna vertebrale. Ad oggi sono in molti che trascurano la sua importanza, ma in molti casi può fare la differenza tra un’innocua scivolata ed una vita trascorsa in pessime condizioni. Molto diffuso invece tra chi frequenta gli autodromi nei turni di prove libere. La quasi totalità dei centauri ne fa uso regolarmente (anche perchè obbligatorio), e senza lamentare particolare di fastidi alla guida (nda).

Il 15% lo usa su strada, appena 2 su 100 alla guida di uno scooter
E’ quanto emerge da uno studio rivolto proprio al monitoraggio sull’utilizzo di questo tipo di protettori.
La diffusione è limitata agli utenti che usano moto di alta cilindrata, di età media (35 -45 anni) su lunghe percorrenze ed in ambito autostradale (42%), mentre in pochi lo usano nella guida quotidiana o su mezzi di piccola cilindrata.

Nello studio (ST.E.P.) si evidenzia come la probabilità di traumi o lesioni gravi alla colonna sia di circa il 35% in meno. Su un campione di 817 incidenti, in 43 hanno riportato lesioni alla colonna (il 5,3%). Altresì, numeri alla mano, solo il 9,5% ha riportato lesioni nonostante l’utilizzo di paraschiena (o airbag), mentre la percentuale sale (quasi 15%) tra coloro che non usavano questi tipo di protezione.

Scegliamo il prodotto che fa per noi ed occhio alla omologazione Il mercato offre ampia scelta per livello e disponibilità economica. In questo caso è utile ricordare di porre la massima attenzione al prodotto che si acquista. La norma UNI che ne regola la realizzazione ed omologazione parla chiaro a proposito. Le protezioni del paraschiena devono garantire una protezione (almeno) del 72% sulla lunghezza della colonna e del 29% sulla larghezza (in rapporto alla lunghezza). Dimensioni e posizione delle protezioni devono essere incluse nelle informazioni fornite dal fabbricante. A garanzia della capacità di protezione del prodotto, i paraschiena per motociclisti devono essere sottoposti a prove di impatto, eseguite in modo da simulare i pericoli derivanti dall’urto con bordi taglienti, come per esempio i cordoli di marciapiede.

Sia sul prodotto che sull’imballaggio vi deve essere, ben visibile, un apposito pittogramma che indichi il livello di prestazioni garantite, e il tipo di protettore (“B” per i paraschiena normali, “L” per i protettori lombari). I livelli 1 e 2 fanno riferimento alla maggior energia assorbita dalla protezione e di conseguenza l’energia residua trasferita poi al corpo. Per il livello 1, l’energia residua deve essere inferiore a 18 kN come valore medio degli impatti, mentre ogni singolo impatto non deve superare i 24 kN. Per il livello 2, invece, l’energia residua media non deve superare i 9 kN e il singolo impatto deve rimanere entro i 12 kN.

da www.sicurmoto.it

giovedì 3 gennaio 2013

LE NUOVE CATEGORIE DELLE PATENTI

Ecco, per ciascuna categoria di patente, i veicoli che si potranno guidare con l'entrata in vigore dal 19 gennaio 2013 del decreto legislativo che recepisce la direttiva europea 2006/126/CE sulla patente di guida:


AM
- ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima non superiore a 45 km/h, cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm3 se a combustione interna, oppure di potenza nominale continua massima inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
- veicoli a tre ruote (categoria L2e) con velocità massima non superiore a 45 km/h e motore di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm3 se ad accensione comandata, oppure di potenza massima netta inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure di potenza nominale continua massima inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici;
- quadricicli leggeri di massa a vuoto inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, con velocità massima inferiore o uguale a 45 km/h e cilindrata inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata o di potenza massima netta inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna o di potenza nominale continua massima inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici.

A1
- motocicli di cilindrata massima di 125 cm3, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;
- tricicli di potenza non superiore a 15 kW;

A2
-motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima;

A
- motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), con motore di cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o velocità massima superiore a 45 km/h;
- tricicli di potenza superiore a 15 kW;

B1
-quadricicli diversi da quelli guidabili con patente AM con massa a vuoto inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e potenza massima netta del motore inferiore o uguale a 15 kW;

B
-autoveicoli di massa massima autorizzata non superiore a 3.500 kg per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio con massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio di massa massima superiore a 750 kg, purché la massa massima complessiva non superi 4.250 kg (ma se la combinazione supera 3.500 chilogrammi si dovrà superare una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico);

BE
-complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio con massa massima non superiore a 3.500 kg;

C1
-autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3.500 kg, ma non superiore a 7.500 kg, per il trasporto di non più di otto passeggeri oltre al conducente. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio di massa massima non superiore a 750 kg;

C1E
- complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio di massa massima superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi i 12.000 kg;
- complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio di massa superiore a 3.500 kg, sempre che la massa del complesso non superi i 12.000 kg;

C
-autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

CE
-complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio di massa massima superiore a 750 kg;

D1
-autoveicoli per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, di lunghezza massima di 8 metri. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio di massa massima non superiore a 750 kg;

D1E
-complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio di massa massima superiore a 750 kg;

D
-autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente. A tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio di massa massima non superiore a 750 kg;

DE
-complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio di massa massima superiore a 750 kg.

Età minima per conseguire le varie categorie di patente o per guidare le varie categorie di veicoli:

14 anni
-Veicoli cui abilita la patente AM, purché non si trasportino altre persone oltre al conducente;

16 anni
- veicoli cui abilita la patente A1 purché non si trasportino altre persone oltre al conducente;

- veicoli cui abilita la patente B1 purché non si trasportino altre persone oltre al conducente;

18 anni
- veicoli cui abilitano le patenti AM, A1 e B1 che trasportino altre persone oltre al conducente;
- veicoli cui abilita la patente A2;
- veicoli cui abilitano le patenti B e BE;
- veicoli cui abilitano le patenti C1 e C1E;

20 anni
- veicoli cui abilita la patente A a condizione che il conducente sia titolare di patente A2 da almeno due anni;

21 anni
- tricicli cui abilita la patente A;
- veicoli cui abilitano le patenti C e CE;
- veicoli cui abilitano le patenti D1 e D1E;
- veicoli per i quali è richiesto un certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB;

24 anni
- veicoli cui abilita la patente A;
- veicoli cui abilitano la patenti D e DE.

Tra le novità previste dalla nuova normativa, il limite di velocità per i primi tre anni dal conseguimento della patente di 90 km/h sulle strade extraurbane principali e di 100 km/h sulle autostrade, attualmente previsto solo per i titolari di patente B, è esteso ai titolari di patenti A2, A e B1. M.R.

da quattroruote.it